Il fisioterapista e la teleriabilitazione
Lo studio amplia la sua gamma di prestazioni fisioterapiche con la teleconsulenza – teleriabilitazione.
Il documento congiunto AIFI – Commissioni di Albo dei Fisioterapisti “Emergenza COVID 19” consiglia, ove possibile, l’utilizzo di approcci di valutazione e trattamento telematici.
Utilizzando le parole delle linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina (prodotte dal Ministero della Salute e approvate dall’Assemblea generale del Consiglio Superiore di Sanità il 10 luglio 2012) possiamo dire che: “La Telemedicina viene definita come una sorta di “rivoluzione culturale”, il cui sviluppo deve essere visto nel quadro di un’evoluzione generale delle politiche e dei sistemi sanitari. (…) La Telemedicina non rappresenta una specialità medica separata, ma è uno strumento che può essere utilizzato per estendere la pratica tradizionale oltre gli spazi fisici abituali. Si configura, nel quadro normativo generale, come una diversa modalità di erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e pertanto rientra nella cornice di riferimento che norma tali processi con alcune precisazioni sulle condizioni di attuazione.”
I servizi di telemedicina possono essere classificati in diverse macroaree; in quello specialistico troviamo la “teleriabilitazione”, dove una classe di erogatori sono proprio i professionisti della riabilitazione.
Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, autorizzate o accreditate, pubbliche o private, si possono quindi definirsi “centro erogatore”.
Le modalità con cui interagiscono con gli utenti sono molteplici e per tale momento di emergenza verranno descritte le modalità più generiche.
Si possono così identificare quattro modalità di lavoro:
• SINCRONO (client interactive): l’attività viene condotta con connessione audio e video interattiva in tempo reale per creare un’esperienza di persona simile a quella ottenuta in un incontro tradizionale;
• ASINCRONO (store-and-forward): vengono inviati materiali al paziente e possono essere acquisiti immagini o dati che vengono trasmessi (ovvero archiviati e inoltrati) per la visualizzazione o l’interpretazione da parte di un professionista. Gli esempi includono la trasmissione di pdf, audio, video o i risultati raggiunti dal paziente grazie al proprio lavoro in autonomia;
• IBRIDO combinazione di modalità sincrone e asincrone.
• MEDIATO a mezzo di utilizzo di app che raccolgono dati e parametri del paziente.
Sarà responsabilità del professionista, in base al quadro clinico, alle caratteristiche del paziente, alle proprie competenze informatiche, ai caregiver e agli obiettivi posti in precedenza, scegliere la modalità più opportuna.
Il trattamento fisioterapico per il quale si fa ricorso alla Teleriabilitazione deve ottemperare ai diritti e agli obblighi inerenti a qualsiasi atto sanitario, ma anche tenere conto degli obblighi connessi alla sua specificità, e tra questi l’informazione al paziente. Il paziente deve essere informato circa l’opportunità e la portata dell’atto, nonché sui mezzi utilizzati e sulle modalità di conservazione e trattamento dei dati, nel rispetto della normativa vigente, che variano a seconda della tipologia di trattamento scelta.
Se si pensa di utilizzare la teleriabilitazione si deve informare il paziente dei limiti, delle modalità di erogazione della prestazione e del fatto che sia la miglior soluzione possibile in questo momento.
Se viene utilizzato un centro servizi per la gestione delle informazioni sanitarie è indispensabile che ci sia la stipula di un contratto/convenzione dove vengano disciplinati i vari aspetti del rapporto.
Si raccomanda che l’utilizzo degli strumenti di comunicazione e conservazione dei dati non abbiano caratteri di promiscuità rispetto alla sfera personale del professionista e comunque siano dotati di password o altre modalità di protezione.
La Teleriabilitazione presenta diverse ricadute nella sfera etica in quanto cambia la tradizionale modalità di gestire le interazioni tra paziente e fisioterapista.
L’acquisizione del consenso esplicito e informato della persona assistita o di chi è autorizzato ad esprimerlo in sua vece segue il processo informativo. Il paziente può in qualsiasi momento ritirare il proprio consenso.
È necessario portare a conoscenza del paziente in modo chiaro le informazioni necessarie a permettere una scelta ponderata. In particolare nel caso della prestazione sincrona, serve specificare i rischi connessi, ad esempio, alla mancanza del contatto fisico e dello sguardo clinico del professionista, l’impossibilità di una visita completa, di valutare l’ambiente e di un intervento immediato in caso di urgenza).
AIFI propone quindi dei modelli standard che il fisioterapista libero professionista titolare di uno studio professionale può utilizzare abitualmente e particolarmente in questo momento di emergenza COVID 19, dopo averli personalizzati a seconda delle modalità di teleriabilitazione usate.
I modelli proposti non esonerano il professionista da ogni utile verifica prima del loro utilizzo.
Testo tratto da Suggerimenti operativi per i fisioterapisti nel trattamento a distanza “emergenza covid-19”
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